Le presenti Condizioni Generali di Vendita formano parte integrante e si applicano a tutte le quotazioni, alle offerte, agli ordini, alle conferme d’ordine ed ai contratti di vendita di G & G FOOTWEAR S.r.l.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita potranno essere modificate e/o integrate unicamente da differenti pattuizioni specificamente concordate per iscritto tra le parti ed accettate da G & G FOOTWEAR S.r.l. Diversamente, ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di Vendita non potranno in nessun caso per la stessa ritenersi vincolanti.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono direttamente consultabili anche sul sito web all’indirizzo www.gegfootwear.it/cgv/ di proprietà di G & G FOOTWEAR S.r.l.
Art. 1 – DEFINIZIONI
CLIENTE: soggetto che conclude un contratto di acquisto con G & G Footwear S.r.l.
PRODOTTI: Le calzature realizzate da G & G Footwear S.r.l.
CONTRATTO: le presenti Condizioni Generali di Vendita, le quotazioni, l’offerta, l’ordine, la conferma d’ordine, il documento di trasporto e gli eventuali allegati.
PARTE/I: G & G FOOTWEAR S.r.l. e il CLIENTE
INFORMAZIONI: dati, disegni, specifiche tecniche, documentazioni tecniche, schemi, descrizioni, prezzi, fotografie, materiale in genere, tecnologie, know-how, segreti di fabbrica, strategie commerciali, di marketing e di sviluppo prodotto, prezzi di G & G FOOTWEAR S.r.l. e ogni altro dato commerciale di G & G FOOTWEAR S.r.l. consegnato e/o trasmesso su qualsiasi supporto da G & G FOOTWEAR S.r.l. al CLIENTE o di cui lo stesso può venire in qualunque modo a conoscenza nell’ambito dei contratti e/o dei rapporti che interverranno tra le PARTI. Le INFORMAZIONI sono, in ogni caso, da ritenersi riservate e confidenziali.
Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il CONTRATTO tra le PARTI ha per oggetto la fornitura dei PRODOTTI da parte di G & G Footwear S.r.l. al CLIENTE come da conferma d’ordine e da eventuali allegati.
Art. 3 – MINIMO DI ORDINE – ORDINI
La quantità minima di ogni ordine è di 500 paia per articolo e colore, fatto salvo il caso cui le PARTI convengano espressamente per iscritto quantità diverse.
Gli ordini di acquisto devono essere inviati a G & G FOOTWEAR S.r.l. in forma scritta o elettronica e devono contenere: il riferimento ai PRODOTTI, la quantità, la numerazione, i colori, la data ed il luogo di consegna, il prezzo, i termini e le condizioni di pagamento.
Il CONTRATTO, sia in caso di richiesta di offerta da parte del CLIENTE che di invio di ordine, si intende concluso solo con l’invio della conferma d’ordine da parte di G & G FOOTWEAR S.r.l.
Nessun ordine è vincolante per G & G FOOTWEAR S.r.l. fino all’emissione della conferma d’ordine.
In caso di lancio di nuovo prodotto e/o di vendita su prototipo di campione, G & G FOOTWEAR S.r.l. si riserva, a sua discrezione, di modificare il prodotto o parti di esso e di sostituire il prodotto già ordinato con il nuovo prodotto. In caso di mancata accettazione della sostituzione proposta, G & G FOOTWEAR S.r.l. potrà annullare l’ordine del CLIENTE ricevuto successivamente all’invio del campione stesso senza corrispondere risarcimenti e/o indennizzi e/o penali.
L’esecuzione di ordini sottoposti a ricevimento ed approvazione di contro campioni, avverrà successivamente al ricevimento dell’approvazione scritta da parte del CLIENTE.
Art. 4 – SPESE DI IMPIANTO
Le spese di impianto relative ad eventuali personalizzazioni dei PRODOTTI e/o di un loro accessorio e/o di un loro componente e/o relativa ad un packaging diverso da quello standard previamente concordate tra le PARTI sono fatturate in via anticipata da G & G FOOTWEAR S.r.l. al CLIENTE.
Art. 5 – IMBALLAGGI
I PRODOTTI saranno imballati in sacchetti di plastica e collocati in cartoni (imballo standard).
Qualora il CLIENTE richieda un imballo diverso, verrà quotato il relativo costo che sarà comunicato per iscritto al CLIENTE.
Art. 6 – TEST DI CONFORMITA’
Tutti i costi relativi ad eventuali test di conformità chimica ed a test meccanici saranno posti a carico del CLIENTE. I test saranno fatti eseguire presso i laboratori autorizzati indicati dal CLIENTE ai quali saranno inviati i PRODOTTI con addebito delle relative spese di trasporto.
Art. 7 – TERMINI DI CONSEGNA
Per vendite con consegne in Italia: porto franco.
Per vendite con consegne al di fuori dell’Italia: EXW (ex Works) stabilimento di G & G FOOTWEAR S.r.l. in San Polo di Torrile (PR), Italia Incoterms ® 2020 ICC.
La consegna dei PRODOTTI determina il momento del passaggio dei rischi al CLIENTE.
La data di consegna indicata nella conferma d’ordine è da ritenersi quale data di spedizione della merce.
Salvo diversamente specificato, la data di consegna indicata nella conferma d’ordine è da considerarsi indicativa e non vincolante. Qualora G & G FOOTWEAR S.r.l., per una causa sopravvenuta alla conferma d’ordine, non fosse in grado di rispettare il termine di consegna pattuito, dovrà darne comunicazione, telefonicamente o per iscritto, al CLIENTE.
Art. 8 – PREZZI
Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati nelle offerte e nelle conferme d’ordine emesse da G & G FOOTWEAR S.r.l. sono al netto di ogni imposta e/o tassa e/ogni altro onere di legge.
Per vendite con consegne in Italia i prezzi si intendono porto franco; per vendite con consegne al di fuori dell’Italia, i prezzi si intendono EXW (ex Works) stabilimento di G & G FOOTWEAR S.r.l. in San Polo di Torrile (PR), Italia, Incoterms ® 2020 ICC.
I prezzi sono comprensivi di imballo standard dei PRODOTTI.
Qualora dopo la conferma d’ordine effettuata sulla base di una quotazione ex works il CLIENTE richieda l’applicazione di una modalità di consegna diversa, il costo del servizio non incluso nella quotazione già pattuita sarà indicato separatamente in fattura.
Art. 9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento sono contenute nelle conferme d’ordine inviate da G & G FOOTWEAR S.r.l. al CLIENTE.
Le condizioni di pagamento specificamente pattuite tra le PARTI per iscritto o contenute nelle conferme d’ordine inviate da G & G FOOTWEAR S.r.l. sono da ritenersi prevalenti rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
In mancanza di pattuizioni specifiche tra le PARTI, per la prima fornitura il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento in via anticipata al momento della conferma d’ordine e/o con adeguata forma di garanzia.
I clienti abituali provvederanno al pagamento entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura dei PRODOTTI a mezzo ricevuta bancaria o bonifico bancario.
In caso di ritardato pagamento il CLIENTE sarà tenuto, senza necessità di espressa e preventiva richiesta, al pagamento degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza della fattura sino al saldo, oltre alla refusione di ogni spesa legale e/o onere sostenuti per il recupero del credito.
Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, nel caso in cui sia stato concordato un pagamento in più soluzioni, il mancato e/o inesatto pagamento rispetto anche a solo una delle scadenze convenute comporterà l’esigibilità immediata di quanto ancora dovuto, oltre alla sospensione degli eventuali ordini in corso.
Art. 10 – GARANZIE E RECLAMI
G & G FOOTWEAR S.r.l. dichiara e garantisce il CLIENTE per un periodo di 6 (sei) mesi dalla loro spedizione che:
a) i PRODOTTI sono conformi al modello, al colore ed alle specifiche di cui alla relativa conferma d’ordine e/o agli eventuali allegati;
b) i PRODOTTI sono esenti da vizi e/o difetti di progettazione, nel design, nei materiali, nella fabbricazione e nella manodopera e sono idonei allo scopo cui sono abitualmente destinati;
c) i PRODOTTI sono realizzati con materiali conformi alle normative italiane ed ai i regolamenti europei.
I reclami relativi a difetti di quantità e/o a difetti non occulti dovranno essere comunicati per iscritto dal CLIENTE entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei PRODOTTI.
I reclami relativi alla qualità e/o non conformità dei PRODOTTI dovranno essere comunicati per iscritto dal CLIENTE entro 8 (otto) giorni dalla data della loro scoperta e dovranno contenere l’indicazione dell’ordine, della conferma d’ordine, dei documenti relativi alla spedizione e dovranno essere corredati da idonea documentazione comprovante la loro esistenza (fotografie, descrizione e natura del difetto, ecc.).
Una volta ricevuto il reclamo, G & G FOOTWEAR S.r.l. provvederà, a sua discrezione, a sostituire e/o riparare, i PRODOTTI o le parti dei PRODOTTI riconosciuti difettosi e/o non conformi, con esclusione di qualsiasi altro onere e/o obbligo e/o indennizzo e/o risarcimento.
La riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia o di un suo componente non comporterà in alcun caso un prolungamento della durata della garanzia.
G & G FOOTWEAR S.r.l. non assumerà alcuna responsabilità per difetti non denunciati o non denunciati nei termini sopra indicati.
ART. 11 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
In nessun caso G & G FOOTWEAR S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile per danni immateriali e/o indiretti e/o consequenziali e/o speciali e/o punitivi, quali, a mero titolo di esempio, perdite di profitto, di produzione, di contratti, di avviamento, danni all’immagine, ecc.
La garanzia è completamente esclusa in caso di difetto e/o vizio dei PRODOTTI derivante dall’utilizzo di materiale fornito e/o imposto dal CLIENTE e/o derivante da un da uso del PRODOTTO non corretto e/o causato durante il trasporto della merce.
Art. 12 – DURATA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
Le presenti Condizioni Generali di Vendita entreranno in vigore alla data della loro sottoscrizione e rimarranno efficaci per la durata di 1 (un) anno.
La validità delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà automaticamente prolungata per un successivo periodo di 1 (un) anno, salvo che una delle PARTI comunichi all’altra, mediante raccomandata a.r./pec ovvero fax con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi prima della data di scadenza, la volontà di recedere.
G & G FOOTWEAR S.r.l. avrà il diritto di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il CONTRATTO disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita dandone notizia all’altra parte per iscritto nei seguenti casi: a) violazione dell’art. 14 (b) quando il CLIENTE è posto in liquidazione volontaria o giudiziale o diventa insolvente o viene presentata istanza di fallimento nei suoi confronti ovvero altre procedure concorsuali sono intraprese nei suoi confronti.
La comunicazione di risoluzione contrattuale anticipata dovrà essere comunicata all’altra PARTE per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o pec.
Gli artt. 11 e 14 rimarranno efficaci anche dopo la cessazione dei rapporti contrattuali tra le parti per qualsiasi causa intervenuta.
Art. 13 – FORZA MAGGIORE
Per Forza Maggiore si intende ogni evento e/o circostanza non prevedibile e al di fuori del ragionevole controllo delle PARTI, non evitabile e non conoscibile al momento della conclusione del CONTRATTO che impedisce l’adempimento parziale e/o totale per l’una o l’altra PARTE delle proprie obbligazioni. Esso può consistere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo in: guerra civile (dichiarata e non), sommossa, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio, restrizioni commerciali o valutarie, atti autoritativi legittimi o illegittimi, adempimento a leggi o provvedimenti governativi, peste, epidemie, pandemie, inondazioni, terremoti, disastri naturali o eventi naturali estremi, disastri nucleari, esplosioni, incendi, distruzione di impianti, sospensione prolungata di telecomunicazioni, sistemi informativi o energia, disordini lavorativi quali boicottaggio, sciopero, serrata, sciopero bianco, occupazione di stabilimenti o magazzini e ogni altro evento non prevedibile, non evitabile o controllabile.
La PARTE che invoca la Forza Maggiore dovrà immediatamente informare l’altra PARTE per iscritto e fornire, entro 10 (dieci) giorni, prova dell’evento e/o della circostanza e, ove possibile, la sua prevedibile durata. La mancata comunicazione obbliga la PARTE inadempiente al risarcimento di quei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
Nel caso si verifichi un evento/circostanza integrante Forza Maggiore, le PARTI dovranno immediatamente consultarsi allo scopo di concordare una soluzione equa e dovranno utilizzare tutti i possibili sforzi per limitare la durata e le conseguenze.
Se le conseguenze dalla Forza Maggiore perdurano per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni senza che le PARTI abbiano concordato una soluzione accettabile/equilibrata per entrambe, ciascuna delle stesse avrà il diritto di comunicare all’altra per iscritto la risoluzione del CONTRATTO.
Art. 14 – RISERVATEZZA
Le INFORMAZIONI di cui il CLIENTE viene a conoscenza in qualunque modo ed in qualunque forma durante la vigenza delle presenti Condizioni Generali di Vendita ed in relazione ai contratti che ne deriveranno sono da ritenersi strettamente confidenziali.
Il CLIENTE si impegna, anche per i propri dipendenti e/o terzi della cui collaborazione si avvalga per l’adempimento delle sue obbligazioni (es. tecnici indipendenti, agenti, rappresentanti, trasportatori, subappaltatori, ecc.) a non comunicare e/o trasmettere e/o rendere disponibili, in tutto o in parte, direttamente o per interposta persona e/o soggetto – senza il preventivo consenso scritto di G & G FOOTWEAR S.r.l. – le INFORMAZIONI a terzi ed a non utilizzarle per scopi diversi da quelli in forza dei quali le stesse sono state comunicate ovvero per scopi che non siano esplicitamente consentiti in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita.
La violazione da parte del CLIENTE della presente clausola di riservatezza costituirà grave inadempimento contrattuale e darà diritto a G & G FOOTWEAR S.r.l. di richiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione del CONTRATTO con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Il CLIENTE non potrà rivelare a terzi e/o utilizzare le INFORMAZIONI di cui verrà a conoscenza in forza dei contratti che saranno stipulati tra le PARTI e che saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dei loro effetti.
L’obbligo di riservatezza disciplinato nel presente articolo non opera con riferimento alle informazioni che sono già di dominio pubblico o che sono legittimamente portate a conoscenza alla PARTE da terzi. Inoltre, il CLIENTE potrà comunicare e/o trasmettere le INFORMAZIONI se a ciò è tenuto in forza di un ordine ricevuto da un Tribunale o da un’Autorità competente. In tale caso dovrà darne preventiva comunicazione per iscritto a G & G FOOTWEAR S.r.l.
Art. 15 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Il CLIENTE espressamente riconosce che G & G FOOTWEAR S.r.l. conserva l’integrale ed esclusiva titolarità di tutte le INFORMAZIONI di cui al precedente art. 14, nonché di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi ai PRODOTTI, alla loro ideazione, progettazione e realizzazione, ivi compresi i diritti su marchi, software, tecnologia, know-how, siano essi oggetto di brevetto o non.
Art. 16 – INFORMATIVA E CONSENSO LEGGE PRIVACY
Le PARTI si danno reciprocamente atto e garantiscono che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso delle loro relazioni contrattuali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti contrattuali, con esclusione di qualsiasi ulteriore e/o diverso scopo.
Art. 17 – LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come tutti i diritti e le obbligazioni relativi ai rapporti che ne deriveranno tra le PARTI dovranno essere interpretati in conformità al Codice Civile Italiano.
Per tutte le eventuali controversie derivanti e/o connesse con la validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei rapporti contrattuali che ne deriveranno G & G FOOTWEAR S.r.l. si riserva la facoltà di adire il Giudice competente del luogo della propria sede oppure il Giudice competente del luogo della sede legale o amministrativa del CLIENTE.
Art. 18 – EFFICACIA E VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI
Con la conferma d’ordine di G & G FOOTWEAR S.r.l. il CLIENTE accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali annullano e/o sostituiscono eventuali condizioni e/o intese e/o accordi precedenti, nonché eventuali condizioni di acquisto del CLIENTE.
L’inizio della prestazione o della spedizione dei PRODOTTI non integra accettazione di alcuno dei termini o delle condizioni di acquisto del CLIENTE.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono da ritenersi valide ed efficaci sino a quando non saranno espressamente sostituite o modificate per iscritto.
Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono le sole ed uniche condizioni esistenti tra le PARTI relativamente all’oggetto in esse disciplinato e superano ogni e qualsiasi precedente e contemporaneo accordo e/o impegno e/o intesa, anche verbale, di qualsiasi tipo e natura tra le stesse intervenuta.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come le clausole del CONTRATTO ed ogni dichiarazione ad esso connessa effettuata dalle PARTI, dovranno essere interpretate ed eseguite in buona fede.
Se una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovesse essere dichiarata e/o ritenuta invalida e/o nulla e/o illegittima e/o non azionabile, la stessa si riterrà come non inclusa e la validità delle restanti clausole rimarrà inalterata. In tal caso, le PARTI si impegnano a negoziare, in buona fede, una nuova clausola in sostituzione di quella ritenuta invalida e/o nulla e/o illegittima e/o non azionabile, tenendo conto della volontà da loro perseguita nella conclusione del CONTRATTO ed in modo da realizzare lo stesso effetto della clausola originariamente inserita.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 comma 2 del Codice Civile Italiano, dopo attenta lettura, le PARTI dichiarano di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3. Minimo d’ordine – Ordini; 7. Termini di consegna; 9. Condizioni di pagamento; 10. Garanzie e reclami; 11. Limitazioni di responsabilità; 12. Durata e Cessazione degli effetti – Clausola risolutiva espressa; 14. Riservatezza – Clausola risolutiva espressa; 15. Diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale; 17. Legge applicabile – Controversie; 18. Efficacia e validità delle condizioni; 19. Disposizioni finali.